Organi Sociali
Presidente
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Vice Presidente
- Susanna Marchisi
Tesoriere
- Enzo Cavagnoli
Membri CDA
- Enrico Ghidoni
- Franco Botticelli (Presidente AID)
Revisori dei Conti
- Grandi Luca
- Vignudelli Irene
- Ughi Maria Grazia
Probiviri
- Gozio Maria Grazia
- Piazza Giuseppe
- Allegretta Bernardino
Bilancio
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Scarica il bilancio definitivo 2010 della Fondazione Italiana dislessia (file .pdf, 104 KB) clicca qui
Statuto
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Art. 1 (Denominazione)
È costituita su iniziativa dell’Associazione Italiana Dislessia la fondazione denominata “FONDAZIONE ITALIANA DISLESSIA”, la quale, ottenuto il riconoscimento, assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2 (Sede legale)
La Fondazione ha sede legale in Rimini. Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e Centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 (Finalità e attività)
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei settori della beneficenza e della ricercascientifica, con peculiare riferimento alle implicazioni in campo sanitario, scolastico e sociale dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (in breve DSA).
La Fondazione persegue e realizza il proprio scopo di ricerca direttamente o indirettamente ovvero attraverso Enti di ricerca, Istituti o Università che abbiano tale finalità, nel rispetto del regolamento governativo approvato con D.P.R. 20 marzo 2003 n.135.
La Fondazione:
- favorisce le attività di ricerca, di studio, di promozione nel campo suindicato, anche concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo in via occasionale secondo le disposizione di legge la raccolta di fondi in denaro da destinare agli scopi anzidetti;
- promuove intese con istituti ed enti di ricerca scientifica;
- mantiene contatti con enti aventi scopi similari a quelli di cui sopra, al fine di favorire lo sviluppo delle istituzioni beneficiarie.
In nessun caso la Fondazione potrà operare in contrasto con le finalità dell’Associazione Italiana Dislessia o comunque in modo da pregiudicarne l’operatività.Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
- erogare premi e borse di studio;
- svolgere convegni attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d’interesse della Fondazione;
È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attivita' diverse da quelle menzionate alla lettera a) comma 1, art 10, dlgs 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
Art. 4 (Patrimonio)
Il patrimonio della Fondazione è costituito da beni mobili ed immobili.
Il fondo di dotazione iniziale costituito dal socio fondatore è di € 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero)
Il patrimonio potrà essere incrementato con:
- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all’Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.
L’amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il prosieguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.
Art. 5 (Mezzi finanziari)
La Fondazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
- rendite patrimoniali;
- contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- entrate derivanti da convenzioni relativamente allo svolgimento di attività istituzionali
E’ stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
La Fondazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 6 (Organi)
Sono organi della Fondazione:
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico per la Ricerca;
- il Collegio dei Revisori;
- i Probiviri.
Art. 7 (Presidente)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l’attività della Fondazione. In caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente lo sostituisce ad ogni effetto in tutte le sue attribuzioni.
Il Presidente della Fondazione è eletto all’interno del consiglio d’amministrazione.
Spetta al Presidente:
- determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Ente;
- esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Ente;
- assumere, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 (dieci) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.
Art. 8 (Consiglio di Amministrazione)
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.
Il presidente dell’Associazione Italiana Dislessia ne è membro di diritto.
Ad eccezione dei primi amministratori, nominati in sede di atto costitutivo, gli altri quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, verranno nominati a maggioranza dai soci dell’Associazione Italiana Dislessia secondo le regole di funzionamento e con le maggioranze previste per l’Assemblea di quest’ultimo ente, su una lista di candidati equivalente almeno al numero doppio dei membri eleggibili. Non possono in ogni caso essere nominati quali membri del consiglio d’amministrazione i soggetti previsti dall’art 10 comma 10 del Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Almeno tre degli amministratori dovranno essere scelti fra coloro che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:
- Persone che abbiano ricoperto la carica di responsabili territoriali dell’Associazione Italiana Dislessia per almeno 3 (tre) anni.
- Persone che abbiano ricoperto la carica di membri del Consiglio direttivo dell’Associazione Italiana Dislessia;
- Specialisti, docenti, ricercatori e altri operatori professionali in ambito sanitario e scolastico che abbiano maturato esperienza significativa per almeno sei anni nel campo dei DSA, della ricerca scientifica sui DSA o su temi ad essa correlati;
- Persone di provata esperienza che abbiano ricoperto per almeno sei anni l’incarico di amministratore, direttore generale o dirigente di livello superiore in enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni;
- Professionisti in materie giuridiche ed economiche, nonché esperti in economia aziendale o gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari di provata esperienza professionale per almeno sei anni.
Ad eccezione del Presidente dell’Associazione Italiana Dislessia, che è membro di diritto del consiglio di amministrazione, gli altri quattro membri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.Ogni qualvolta muti la persona del Presidente dell’Associazione Italiana Dislessia muta anche di conseguenza il componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più amministratori diversi dal membro di diritto quelli mancanti verranno sostituiti mediante cooptazione dal consiglio di amministrazione con l’obbligo di ratifica in occasione della prima seduta utile dell’Assemblea dell’Associazione Italiana Dislessia.
I nuovi amministratori, così nominati, scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori diversi dal componente di diritto l’intero consiglio di amministrazione si intende decaduto e l’ordinaria amministrazione della fondazione è affidata al collegio dei probiviri
Art. 9 (Competenze)
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio, in osservanza del disposto di cui alla lett. d) comma 1, art.10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- nominare il presidente;
- nominare un Vicepresidente;
- nominare, anche tra soggetti esterni, un tesoriere e un segretario, i quali, se esterni, possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto;
- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- redigere e approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- redigere la relazione annuale sulla gestione;
- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego dei contributi;
- deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto, le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 16;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico per la ricerca, nei termini di cui all’art. 12 del presente statuto.
Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri.
Art. 10 (Convocazione e quorum)
Il Consiglio di Amministrazione è convocato:
- su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- su richiesta motivata di almeno 2/5 (due quinti) dei membri del medesimo.
La convocazione è fatta, almeno otto giorni prima della riunione, con idonee modalità. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno 3/5 (tre quinti) membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
Art. 11 (Cessazione del consigliere)
Il consigliere cessa:
- per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al presidente o al vicepresidente;
- per scadenza del mandato;
- per decesso;
- per esclusione, deliberata dal consiglio dei probiviri in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Fondazione, tale da arrecare danni morali o materiali alla Fondazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi.
Art.12 (Comitato Scientifico per la Ricerca)
Il Comitato Scientifico per la Ricerca è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Esso svolge la propria attività nel rispetto delle indicazioni dettate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
E’ composto da 5 componenti che rappresentano varie professionalità di chiara fama nazionale ed internazionale nell’ambito del DSA.
Sono specifici compiti del Comitato Scientifico:
- proporre al consiglio di amministrazione della Fondazione l’indirizzo da tenere in campo scientifico;
- esprimere il proprio parere su progetti di ricerca formulati dal Consiglio di Amministrazione;
Il Comitato Scientifico, a fine anno, deve inviare un report al Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta e sui risultati raggiunti.
Art. 13 (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente.
Il Consiglio deve inoltre approvare entro il 31 (trentuno) ottobre di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
Art. 14 (Revisori dei conti)
I Revisori dei Conti sono nominati, dai soci dell’Associazione Italiana Dislessia, in numero di tre, di cui almeno uno iscritto al Registro dei Revisori Contabili. Durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. Ai Revisori dei conti spetta vigilare sui principi di corretta amministrazione della gestione della Fondazione. A tal fine essi devono verificare nel corso dell’esercizio almeno trimestralmente la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; verificare se il bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze contabili e degli accertamenti eseguiti; esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio consuntivo di ogni anno.
Art. 15 (Probiviri)
Il collegio dei probiviri è nominato dai soci dell’Associazione Italiana Dislessia. È composto di tre membri di comprovato valore morale e competenza che al loro interno eleggono il presidente.
L’organo esercita le seguenti competenze:
- vigilare sul rispetto della legge e dello statuto;
- Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione sino alla prima assemblea dei soci dell’Associazione Italiana Dislessia, se viene meno la maggioranza degli amministratori o vengono a cessare tutti gli amministratori,
- decidere l’esclusione del consigliere, in caso di comportamenti di quest’ultimo incompatibili con le finalità della Fondazione, tale da arrecare danni morali o materiali alla Fondazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi;
Art. 16 (Scioglimento)
La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;
- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo sociale;
Art. 17 (Liquidatore)
In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due/terzi, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Art. 18 (Devoluzione del patrimonio)
All’atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
Art. 19 (Norme finali)
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.
Firmato: Concetta Pacifico
Firmato: Alessandro Rapisarda
Firmato: Giuseppina Di Palma
Firmato: Giovanna Lami
Firmato: Giovanna Soldi
Firmato: Marco Maltoni Notaio
